Art. 16.
(Elezione del consiglio comunale).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

      «3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista».

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

      «1-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista».